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Matrimonio o concubinato: quali sono le conseguenze finanziarie?

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Meglio sposarsi o continuare a convivere in concubinato? Vale la pena porsi questa domanda, perché un’unione ha grandi ripercussioni a livello giuridico e finanziario: sulla rendita di vecchiaia, sulla cassa pensioni e sulle imposte.
Coppia felice
Dovrà essere una festa sfarzosa. In estate, al mare, con la famiglia e tutti i loro amici. Vogliono che ci sia un barbecue, un ricco buffet, e a tarda serata probabilmente il karaoke. Ecco come Nina e Tom immaginano di festeggiare la propria convivenza.
Una domanda resta tuttavia in sospeso: Nina e Tom non hanno ancora deciso se sposarsi ufficialmente presso l’ufficio di stato civile o continuare a convivere in concubinato. Vogliono prima capire quali sono le conseguenze giuridiche e finanziarie che comporta un matrimonio.

Quali sono i pro e i contro di matrimonio e concubinato

Alla domanda se vogliano sposarsi, circa 41’000 coppie svizzere rispondono di sì. La decisione di sposarsi o meno è in primo luogo di natura sentimentale. Ci sono tuttavia alcune conseguenze dal punto di vista finanziario e giuridico che vale la pena prendere in considerazione.

1° pilastro: assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

Nel matrimonio: se Nina e Tom sono sposati, con l’AVS in caso di prestazione beneficiano dei contributi l’uno dell’altro. Tuttavia, la rendita della coppia coniugata è limitata a una volta e mezza (150 percento) la rendita singola massima di 2’450 franchi svizzeri (aggiornamento 1o gennaio 2023). Ciò significa che il coniuge senza lacune contributive percepisce complessivamente dal 1° pilastro al massimo 3’675 franchi svizzeri al mese (aggiornamento 1o gennaio 2023).
Se Tom muore, Nina in quanto moglie ha diritto a una rendita per vedove vita natural durante. Ciò vale se Nina ha superato i 45 anni di età ed è stata sposata con Tom almeno per cinque anni o se la coppia ha dei figli insieme. Nina riceverebbe una rendita per vedovi fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane. In caso di decesso, i loro figli riceverebbero una rendita per orfani.

Concubinato: per quanto riguarda la rendita di vecchiaia, la coppia in concubinato (in cui entrambi i partner guadagnano) ha un vantaggio rispetto alla coppia di coniugi. In assenza di lacune contributive, Nina e Tom riceverebbero una rendita singola (ciascuna del 100 percento) pari a un massimo mensile di 2’450 franchi svizzeri, per un totale di 4’900 franchi svizzeri, ossia un quarto in più rispetto alla coppia sposata. Per contro, non avrebbero diritto alla rendita per superstiti, in caso di decesso di uno dei due. I figli propri e quelli fuori dal matrimonio percepirebbero comunque una rendita per orfani.

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1° pilastro
Matrimonio Concubinato 
Pensionamento   Ricevono entrambi una rendita di vecchiaia AVS congiunta di max. CHF 3'675 al mese (150%) Ricevono entrambi una rendita di vecchiaia AVS separata (max. CHF 1’225 al mese (100%)), per un totale di max. CHF 4'900 al mese (200%)
Tasse Il reddito viene tassato congiuntamente. Il reddito viene tassato singolarmente.
Decesso Rendita per vedovi/e Rendita per orfani

 

 

2° pilastro: previdenza professionale (cassa pensioni)

Al momento del pensionamento, Nina e Tom possono scegliere tra una rendita vitalizia o un prelievo di capitale in un’unica soluzione. In questo caso lo stato civile è rilevante solamente per quanto riguarda la tassazione: se Tom e Nina sono sposati, i loro redditi vengono sommati e tassati congiuntamente. Se vivono in concubinato, le tasse vengono calcolate separatamente, il che nella maggior parte dei casi è più conveniente (in considerazione della progressione). Le cose stanno invece diversamente per quanto riguarda il caso di decesso.

Nel matrimonio: in caso di decesso del coniuge, Tom o Nina riceverebbero una rendita per superstiti della previdenza professionale. Presupposto è che il matrimonio sia stato contratto da almeno cinque anni e che Nina o Tom abbiano superato i 45 anni di età o che debbano provvedere a figli a carico.

Nel concubinato: la legge federale in materia di previdenza professionale non prevede prestazioni in caso di decesso di un partner convivente. Alcune casse pensioni, ad esempio la fondazione collettiva Vita, offrono tuttavia delle cosiddette rendite per conviventi. Coloro che conducono una convivenza simile a un matrimonio o che hanno figli comuni dovrebbero assolutamente notificare per iscritto il proprio partner alla cassa pensioni. Solo in questo caso, infatti, in caso di decesso si potrà richiedere la rendita per conviventi.

Fondi di libero passaggio
Nei fondi di libero passaggio la situazione è simile a quella del pagamento del pilastro 3a: Nina e Tom possono prelevarli non prima e non dopo di cinque anni rispetto all’età di pensionamento. Di norma, l’importo di libero passaggio viene erogato in un’unica soluzione.
Come nella previdenza professionale, anche nei fondi di libero passaggio lo stato civile ha effetti solamente a livello di tassazione.

Nel matrimonio: se, in caso di decesso, il coniuge o la coniuge lascia un conto di libero passaggio, la banca o l’assicurazione paga al coniuge o alla coniuge superstite la prestazione in capitale. Sono beneficiari anche gli orfani o il coniuge divorziato, a condizione che possano vantarne la pretesa.

Nel concubinato: Tom e Nina avrebbero la possibilità di favorirsi reciprocamente in modo tale che le prestazioni in capitale del conto di libero passaggio in caso di decesso spettino loro. Affinché ciò sia possibile, questo intento deve essere comunicato in forma scritta al loro istituto di libero passaggio.

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2°‏ pilastro
Matrimonio Concubinato 
Pensionamento   Pagamento della rendita secondo il Regolamento di previdenza della propria cassa pensioni Pagamento della rendita secondo il Regolamento di previdenza della propria cassa pensioni
Tasse I riscatti possono essere fatti valere a fini fiscali. I fondi della cassa pensioni erogati vengono sommati e tassati congiuntamente. I riscatti possono essere fatti valere a fini fiscali. I fondi della cassa pensioni erogati vengono tassati separatamente come il restante reddito.
Decesso Rendita per superstiti secondo il Regolamento di previdenza della propria cassa pensioni Rendita per conviventi possibile su richiesta come da regolamento di previdenza della propria cassa pensioni

 

3° pilastro: previdenza vincolata (3a) e previdenza libera (3b)

Il 3° pilastro distingue tra previdenza vincolata (3a) e previdenza libera (3b).
Nina e Tom possono prelevare il capitale dal pilastro 3a non prima e non dopo di cinque anni rispetto all’età di pensionamento. In caso di pagamento ordinario, le prestazioni previdenziali del pilastro 3a vengono tassate con un’aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito dei coniugi o della rispettiva persona.
Nina e Tom ricevono il capitale del pilastro 3b alla scadenza dell’assicurazione sulla vita. In presenza di determinati requisiti, il pagamento nel pilastro 3b è esentasse.

Nel matrimonio: il patrimonio previdenziale del pilastro 3a in caso di decesso va innanzitutto al/alla coniuge superstite. Tom o Nina riceverebbero così l’intero capitale risparmiato della previdenza vincolata.

Nel concubinato: da non coniugi, Nina e Tom non avrebbero alcun diritto al capitale risparmiato con la previdenza vincolata. Tuttavia vi sono specifiche condizioni in presenza delle quali il/la convivente superstite potrebbe far valere le proprie pretese. Ad esempio, in caso di convivenza con la persona defunta per i cinque anni precedenti al decesso o qualora si debba provvedere al mantenimento di uno o più figli. Nell’ordine dei beneficiari, in questo caso il/la convivente è allo stesso livello dei discendenti. Deve essere comunque data comunicazione per iscritto all’assicurazione. Ai conviventi si consiglia di tenere in considerazione il proprio partner superstite in un’assicurazione sulla vita della previdenza libera. Con l’assicurazione sulla vita nel pilastro 3b è possibile stabilire liberamente l’ordine dei beneficiari.

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3° pilastro
Matrimonio Concubinato 
Pensionamento  
  • 3a: il beneficiario è il/la contraente.
  • 3b: i beneficiari sono a libera scelta.
  • 3a: il beneficiario è il/la contraente.
  • 3b: i beneficiari sono a libera scelta.
Tasse
  • 3a: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile. Al momento del pagamento: aliquota fiscale ridotta, separatamente dal resto del reddito.
  • 3b: al pagamento, gli averi sono generalmente esenti dall’imposta sul reddito.*
  • 3a: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile. Al momento del pagamento: aliquota fiscale ridotta, separatamente dal resto del reddito.
  • 3b: al pagamento, gli averi sono generalmente esenti dall’imposta sul reddito.*
Decesso
  • 3a: ordine dei beneficiari:
    1. coniuge, 2. discendenti diretti e persone naturali che hanno ricevuto un sostegno significativo da parte della persona deceduta, 3. genitori, 4. fratelli e sorelle, 5. altri eredi***
  • 3b: beneficiario a libera scelta, nel rispetto delle legittime previste per legge
  • 3a: ordine dei beneficiari:
    1. convivente**, 2. discendenti diretti e persone che hanno ricevuto un sostegno significativo da parte della persona deceduta, 3. genitori, 4. fratelli e sorelle, 5. altri eredi***
  • 3b: beneficiario a libera scelta, nel rispetto delle legittime previste per legge

   * si applica in caso di pagamento periodico del premio e di versamenti unici effettuati a fini previdenziali, durata minima del contratto: 10 anni.
   ** ma solo in caso di convivenza negli ultimi cinque anni prima del decesso oppure se occorre provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. 
   *** l’ordine dei beneficiari nei punti dal 3 al 5 può essere modificato a piacere dal/dalla contraente, come disciplinato dall’art. 2, capoverso 3, OPP 3. 

 

Tasse

Nel matrimonio: se Tom e Nina si sposano, compilano una dichiarazione di imposta congiunta. I loro redditi vengono sommati. Più guadagnano, più sono tassati. Guadagnando entrambi, in particolare le imposte federali sono più alte rispetto al concubinato. Secondo la stima dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, oggi circa 700’000 coniugi sono interessati da questa cosiddetta «penalizzazione del matrimonio» nell’imposta federale diretta. Ormai da lungo tempo si tenta di cambiare questa situazione.

Nel concubinato: i conviventi compilano la propria dichiarazione di imposta separatamente. I loro redditi e il patrimonio vengono tassati singolarmente. Dal momento che la progressione fiscale ha un minor peso, i non coniugati sono favoriti rispetto ai coniugi, in particolare per quanto riguarda l’imposta federale diretta.

Diritto successorio

Nel matrimonio: la legge svizzera stabilisce chi riceve cosa in caso di decesso di qualcuno, laddove non sia presente una disposizione a causa di morte (testamento o contratto successorio). La massima priorità spetta al/alla coniuge. Se Tom e Nina hanno figli, l’eredità deve essere divisa a metà con gli eventuali discendenti. Se la persona deceduta non lascia figli, il/la superstite riceve l’intera somma.

Nel concubinato: da non coniugati, ai sensi della legge Tom e Nina non ereditano nulla l’uno dall’altra e viceversa. In caso di decesso si applica la successione legale, che favorisce innanzitutto i discendenti. Se non hanno figli né contratti successori o testamenti, l’eredità della persona defunta va ai genitori. Ai conviventi si raccomanda quindi di favorire il partner, in modo che non venga escluso in caso di decesso. Ai sensi della legge, i figli della persona deceduta ereditano almeno la metà; la legittima per i genitori è stata abolita. Chi non ha figli può nominare come unico/a erede il/la convivente.

Un accordo per il concubinato

Sposandosi, questa è la conclusione di Nina e Tom, in caso di decesso sarebbero meglio assicurati rispetto al concubinato. Continuando a convivere avrebbero vantaggi per quanto riguarda la rendita di vecchiaia e le imposte sul reddito. Di contro, nel concubinato si applica (a seconda dei Cantoni) un’imposta sulle donazioni (in vita) oppure un’imposta di successione (in caso di decesso). Ma quali sarebbero le conseguenze della convivenza in concubinato in caso di figli? Che succede se Nina o Tom riducono il carico di lavoro o smettono del tutto di lavorare per occuparsi dei figli?

Il consulente previdenziale di Nina e Tom propone, come soluzione, un contratto di concubinato. Tale contratto stabilisce come e da quale conto bancario devono essere corrisposti i costi per il sostentamento e come sono ripartite le spese di sostentamento e di abitazione nonché il patrimonio. È consigliabile, secondo il consulente previdenziale, redigere un elenco dell’inventario e rilasciare una procura per i trattamenti medici. Le casse pensioni di Nina e Tom consentono una rendita per conviventi. Il consulente previdenziale fornisce loro formulari per richiederla alla propria cassa pensioni (Comunicazione relativa alla rendita per conviventi, Comunicazione relativa al diritto di beneficio per i capitali in caso di decesso). La rendita per conviventi consente a Tom e Nina di favorirsi reciprocamente nel caso in cui uno dei due muoia. Il consulente previdenziale consiglia inoltre un testamento, un’assicurazione sulla vita e un testamento biologico. «Non è la soluzione più semplice», ammette il consulente previdenziale sorridendo quando vede i visi lunghi di Nina e Tom. «Nel caso intendiate sposarvi, vi consiglio anche il testamento, l’assicurazione sulla vita e un testamento biologico».

Tuttavia per Nina e Tom decisive non sono tanto le riflessioni pragmatiche quanto quelle sentimentali: vogliono giurarsi amore e fedeltà per sempre. Insieme a testimoni e genitori, il giorno prima della festa di nozze i due si recano presso l’ufficio di stato civile e si sposano ufficialmente. Il giorno della grande festa con grigliata al mare è fantastico. Festeggiano fino alle prime ore del mattino e, nonostante il testimone caduto in acqua, la festa è magnifica, esattamente come avevano sognato che fosse.

Cosa accade alla cassa pensioni dopo il matrimonio?

Mentre Nina e Tom trascorrono il viaggio di nozze in Canada, hanno luogo alcune procedure burocratiche. I datori di lavoro di Tom e Nina comunicano alle relative casse pensioni che i due si sono sposati. Queste ultime registrano quale avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio) i due hanno risparmiato alla data di matrimonio. Ciò è necessario per definire, in caso di divorzio, per ciascun coniuge individualmente, di quanto l’avere di vecchiaia è aumentato durante il matrimonio. Il/la coniuge divorziato/a di norma parteciperà all’aumento di questo avere di vecchiaia per la metà.

Quando Nina e Tom tornano dal viaggio di nozze, i nuovi certificati di previdenza sono già nella cassetta della posta. Hanno anche fatto testamento, compilato il testamento biologico e stipulato un’assicurazione sulla vita di puro rischio per tutelarsi a vicenda. Comunque vadano le cose, Tom e Nina possono guardare al loro futuro con serenità.

Nota bene: dal 1° luglio 2022 le coppie dello stesso sesso possono contrarre matrimonio. Per questo motivo, non sono possibili nuove unioni domestiche registrate. Le unioni domestiche registrate presenti possono essere convertite in matrimonio. Le differenze giuridiche riguardano soprattutto la naturalizzazione, l’adozione e la medicina riproduttiva.

Consulenza previdenziale

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