Quali sono i tre regimi dei beni e qual è il loro significato?
- La partecipazione agli acquisti è il regime dei beni ordinario e si applica in assenza di un contratto di matrimonio: in caso di liquidazione del regime patrimoniale, tutto ciò che viene guadagnato durante il matrimonio deve essere diviso in parti uguali. Ciò che i coniugi possedevano, hanno ricevuto in regalo o hanno ereditato prima del matrimonio costituisce un bene proprio e non deve essere diviso in caso di liquidazione del regime patrimoniale.
- In caso di separazione dei beni, non esiste un fondo comune, ma entrambi i partner gestiscono i propri patrimoni separatamente. Questo regime dei beni deve essere stabilito in un contratto di matrimonio oppure ordinato dal tribunale.
- La comunione dei beni deve essere obbligatoriamente stabilita in un contratto di matrimonio. In questo caso, tutto ciò che non è escluso in quanto bene proprio appartiene in comune ai coniugi. Questo regime dei beni consente la massima flessibilità nella definizione di accordi personalizzati tramite un contratto di matrimonio. Ad esempio, è possibile escludere dal patrimonio comune un’azienda o un immobile.
Non si potrebbe considerare poco romantico firmare un contratto di matrimonio? Dopotutto, ogni coppia pensa: «Siamo tra i fortunati il cui legame durerà per sempre.»
Signora Herzog, quali questioni sarebbe opportuno chiarire ancor prima del matrimonio?
A mio avviso, sarebbe molto importante che gli sposi riflettano sulle conseguenze legali di un matrimonio. Molte persone passano magari ore a discutere del cognome o del menù di nozze, ma ad esempio non sanno che nel matrimonio sono possibili tre regimi dei beni e quali potrebbero essere le conseguenze in caso di divorzio. Se ci fosse una maggiore conoscenza su questi aspetti, molti problemi non sorgerebbero nemmeno.
Spesso noto che uno dei partner non si è mai interessato affatto delle questioni finanziarie. Tuttavia, l’assenza di conoscenza e di documentazione rappresenta un notevole svantaggio durante il procedimento, perché non si ha una chiara comprensione dei beni effettivamente presenti. Allo stesso tempo, si crea un problema quando si ha un buon piano ma questo non viene attuato nella vita di tutti i giorni, ad esempio quando tutti i pagamenti vengono effettuati attraverso tutti i conti. In questo caso, prima o poi tutte le parti in causa perdono la visione d’insieme.
Quali sono le conseguenze di un divorzio sulla previdenza per la vecchiaia nel primo, secondo e terzo pilastro?
Se il divorzio avviene prima del pensionamento, la situazione è la seguente: nel primo pilastro, ossia nell’AVS, i redditi generati durante il matrimonio sono divisi equamente per legge, indipendentemente dal regime dei beni. Sono inclusi anche gli accrediti per compiti educativi nei confronti dei figli comuni. Questo splitting nell’AVS avviene al di fuori del procedimento di divorzio ed è regolamentato in modo chiaro, senza margine di trattativa. In caso di divorzio dopo il pensionamento, la rendita per coniugi dell’AVS viene divisa in due rendite singole. A causa del limite massimo della rendita per coniugi, la somma delle due rendite singole risulta spesso più elevata.
Il secondo pilastro è più interessante a causa della sua complessità: anche in questo caso è previsto uno splitting equo dei rispettivi averi di vecchiaia, inclusi gli interessi e, in determinate circostanze, i riscatti volontari, se il divorzio avviene prima del pensionamento. Tuttavia, esistono numerose possibilità di eccezione. Ad esempio, a seconda della durata del matrimonio o del regime dei beni, si può anche rinunciare completamente a una compensazione. In questo caso, c’è una certa flessibilità. Analogamente al pilastro 3a, gli averi di vecchiaia assegnati non possono essere riscossi, ma devono essere trasferiti nella propria cassa pensioni o in un conto di libero passaggio. Se il divorzio avviene dopo il pensionamento, la legge prevede ora anche una divisione delle rendite.
Nel terzo pilastro si applica il normale regime patrimoniale: i risparmi del pilastro 3a sono trattati allo stesso modo, ad esempio, di un conto di risparmio o di un pacchetto azionario. Vengono divisi tra i coniugi nell’ambito della liquidazione del regime patrimoniale. Tuttavia, il pilastro 3a non può essere semplicemente riscosso, poiché è disponibile solo al momento del pensionamento o in determinate situazioni eccezionali. Pertanto, i valori del pilastro 3a devono essere trasferiti in un altro pilastro 3a o deve avvenire una compensazione utilizzando il patrimonio libero.
Quali opzioni sono disponibili nel secondo pilastro per colmare le lacune dopo la cosiddetta «compensazione in caso di divorzio»?
Cosa accade se uno dei partner diventa invalido o muore durante la fase di separazione o dopo il divorzio?
Un’invalidità influisce sul calcolo del mantenimento. Tuttavia, se il procedimento di divorzio è ancora in sospeso, le conseguenze sono più difficili da valutare. In caso di decesso, dal punto di vista legale la situazione è più chiara: con il decesso, ogni procedimento di separazione o divorzio diventa irrilevante, poiché non è più necessario.
Se il partner muore dopo il divorzio, la moglie ha comunque diritto a una rendita per vedove dall’AVS e dalla cassa pensioni, a condizione che al momento del divorzio avesse almeno 45 anni e il matrimonio sia durato almeno dieci anni. Per gli uomini la situazione è più complicata.
Per quanto tempo al massimo devo pagare il mantenimento?
Quali sono le conseguenze sulla previdenza nel caso uno degli ex coniugi si risposi o in presenza di figli nati da una nuova relazione?
Quanto è equa la legislazione svizzera sul divorzio?
Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
Avvocato o mediazione: cos’è più vantaggioso?
Dipende dalla situazione: la mediazione è appropriata quando le parti possono discutere tra loro su un piano di parità e sono capaci di trovare una soluzione equa insieme. Se all’interno della relazione vi è invece un disequilibrio di potere a favore di una delle parti, questo si riflette spesso anche nell’accordo di divorzio.
Pertanto, personalmente, preferisco una consulenza congiunta con un avvocato o un’avvocata. Durante questi incontri, influisco regolarmente sulla discussione e dirigo il dialogo, spiegando ad esempio la probabile decisione che un tribunale prenderebbe in quella situazione. Di solito, le parti apprezzano queste informazioni, perché spesso temono di non ottenere abbastanza durante il procedimento giudiziario.
Le soluzioni alle quali due partner giungono insieme sono le più sostenibili. Se percepisco che le posizioni sono invece troppo rigide, interrompo la discussione. In queste situazioni, infatti, è spesso più pratico e costruttivo per entrambe le parti procedere il più velocemente possibile con un processo giudiziario. Personalmente, non riesco a capire come si possa permettere a una terza persona di prendere decisioni, ad esempio, riguardo ai propri figli. Tuttavia, in circostanze complesse, può risultare benefico l’intervento di un giudice che stabilisca una decisione definitiva, creando così l’opportunità di giungere comunque a un accordo.
Quali sono gli errori più comuni che i coniugi fanno durante il divorzio?
Durante il procedimento di divorzio, il più grande errore da parte dei coniugi consiste sicuramente nel trasferire il conflitto di coppia sul piano genitoriale. Spesso, entrambe le parti si sentono profondamente ferite e i figli diventano l’unico mezzo per esercitare ancora un certo controllo sull’altra persona. Tuttavia, in questo modo, i bambini finiscono per diventare oggetto di manipolazione per gli scopi dei genitori e, alla fine, nessuno ne esce vincitore.
Sentirsi obbligati a combattere per questioni di principio, ad esempio fare di tutto per ottenere una custodia condivisa in parti uguali o negare al padre il diritto di vedere i bambini durante la settimana, può comportare costi molto elevati. Cerco sempre di spiegare alle parti che non si tratta di matematica, ma che l’accordo trovato deve essere praticabile nella vita di tutti i giorni.
Qual è il suo consiglio personale per chiunque voglia divorziare?
Consiglio vivamente di mettere i figli al primo posto, senza mai perdere di vista le loro esigenze, anche quando si è feriti emotivamente. Personalmente vi suggerisco di documentarvi il più possibile prima della separazione. La conoscenza è un bene prezioso durante un eventuale procedimento e vi sarà molto utile per difendervi e fare calcoli oggettivi. Fatevi consigliare in anticipo, anche solo per ottenere informazioni non vincolanti. Ad esempio, presso le Federazioni Associazioni Femminili, le donne possono ricevere una consulenza preliminare a costi contenuti e senza grandi formalità, in modo da sapere cosa aspettarsi in caso di divorzio.
Nei miei colloqui con i clienti, mi rendo conto piuttosto rapidamente di quali coppie abbiano già discusso le questioni legali in anticipo, perché spesso sono in grado di trovare con più facilità una soluzione comune e costruttiva, anche a beneficio dei loro figli.
Il caso specifico degli imprenditori e delle imprenditrici
Quali aspetti devo considerare se desidero sposarmi e sono un imprenditore o una imprenditrice?
Quali aspetti devo considerare se desidero costituire un’impresa durante il matrimonio?
Anche le persone già sposate possono discutere un contratto di matrimonio, per quanto, in questo caso, la loro posizione durante le trattative sarebbe ovviamente meno favorevole. Se nel contratto di matrimonio viene stabilita una separazione dei beni, in caso di divorzio l’azienda non dovrebbe essere suddivisa. Se non viene stabilito un regime dei beni, verrà automaticamente applicata una partecipazione agli acquisti, in virtù della quale tutto ciò che è stato guadagnato durante il matrimonio viene diviso, di solito azienda inclusa. Eventuali compensazioni legate al regime patrimoniale possono invece essere pagate a rate. Si tratta di un regolamento speciale volto a proteggere l’impresa.
Importante è anche la forma giuridica dell’azienda: ad esempio, in caso di divorzio è molto più semplice gestire le quote di una S.a.g.l. o di una SA rispetto a una ditta individuale. In ogni caso, l’azienda sarà coinvolta nella liquidazione del regime patrimoniale, salvo regolamentazioni diverse nel contratto di matrimonio.